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 Nuova Prospettiva DemocraticaStatuto dell’Associazione
NUOVA PROSPETTIVA DEMOCRATICA”

Art. 9 – Il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto al massimo da sei membri, oltre al Presidente eletto dall’assemblea.

Il Consiglio direttivo adotta tutte le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e il funzionamento della associazione e per l’espletamento delle sue attività. In particolare:

a) nomina il Segretario dell’Associazione e ne può determinare il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) formula la proposta dei membri del Comitato scientifico da sottoporre all’Assemblea, previa determinazione del loro numero;

c) nomina un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Segretario e da un componente del consiglio direttivo, per tutti gli atti della gestione ordinaria delle attività dell’Associazione e, in particolare, per la predisposizione e l’esecuzione delle delibere relative;

d) amministra il patrimonio della Associazione;

e) delibera i programmi delle attività della Associazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea e sulla base delle proposte formulate dal Comitato scientifico;

 f) predispone per l’Assemblea, su proposta del Presidente, la relazione annuale sulle attività;

g) redige il rendiconto annuale per l’Assemblea, predisposto dal Segretario;

h) delibera sui contratti e sulle convenzioni da stipularsi nell’interesse e per le attività della Associazione, sulle liti attive e passive, sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

i) delibera in ordine al regolamento dei rapporti con il personale dipendente, ivi comprese le assunzioni e i licenziamenti, e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni;

j) predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea;

k) attribuisce la qualifica di Ente Patrocinante ad istituzioni culturali e sociali che concorrono in forme diverse alle attività della Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o un consigliere delegato dal medesimo. Il Consiglio direttivo è altresì convocato quando lo richiedano, per iscritto, almeno tre consiglieri. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti e con la presenza maggioritaria alle sedute.

Delibera con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario, un sintetico verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di altri durante il quinquennio durano in carica per la restante parte del mandato. I componenti del Consiglio direttivo non possono far parte del Comitato scientifico, ad eccezione del Presidente. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare, per problemi ed esigenze specifiche, esperti alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea; alla scadenza del mandato dei componenti provvede a richiedere ai Fondatori di procedere alle rispettive nomine e convoca e presiede la nuova assemblea; propone all’Assemblea i componenti del Comitato dei garanti. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, che può delegare, per singoli atti, nel rispetto delle norme di legge, al Segretario, al Vice presidente, o ad altro componente del Consiglio direttivo; convoca e presiede l’Assemblea dei soci fondatori, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico; predispone i programmi delle attività della Associazione da sottoporre al Consiglio direttivo e sovrintende alla loro attuazione; propone al Consiglio direttivo la relazione annuale delle attività; cura il coordinamento degli organi e delle attività della Associazione e le relazioni esterne.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario della Associazione è nominato dal consiglio direttivo, anche fra i suoi componenti.

Il Segretario dirige l’attività dell’Associazione e collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento degli organi e delle attività; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo; predispone il rendiconto annuale della gestione; redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, di cui funge da segretario; esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

Art. 12 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque membri, nominati dall’Assemblea, su proposta del consiglio direttivo che ne determina il numero, tra gli esperti e studiosi di chiara fama competenti nelle materie costitutive dell’Associazione. I componenti durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. I componenti nominati in sostituzione di altri durante il quinquennio durano in carica per la restante parte del mandato. Il Comitato scientifico formula per il Consiglio direttivo , nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea, le proposte sui programmi di studi, ricerche e convegni dell’Associazione. Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente o da un suo delegato, anche permanente. Alle riunioni partecipa il Segretario dell’Associazione . Possono essere invitati studiosi od esperti per iniziative o programmi di ricerca specifici.

Art. 13 – Il Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è composto al massimo da sette membri nominati per un quinquennio dall’Assemblea, su proposta del Presidente dell’Associazione. Elegge tra i suoi componenti il Presidente. Si riunisce, di norma, una volta all’anno. Il Comitato dei garanti ha il compito di verificare la coerenza nel tempo delle scelte della Associazione con la corrispondenza delle attività con le finalità statutarie, formulando anche osservazioni e proposte all’Assemblea e al Consiglio direttivo.

Art. 14 – Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi relativi all’Assemblea, al Consiglio direttivo, al Comitato dei garanti, al Presidente ed al vice Presidente sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 10, sesto comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria, a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Durata dell’Associazione e destinazione del patrimonio

L’Associazione è costituita senza limitazione di durata.

L’Associazione  si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile. In caso di estinzione dell’Associazione, il Consiglio direttivo, in presenza di attività da liquidare, nomina uno o più liquidatori. In caso di cessazione per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano, a liquidazione eseguita, saranno devoluti, su delibera del Consiglio direttivo e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia di associazioni.

 

 
Efisio Demuru

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