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Nuova Prospettiva Democratica Statuto dell’Associazione
NUOVA PROSPETTIVA DEMOCRATICA”

Art. 1 Istituzione - Denominazione - Sede

E’ costituita l’Associazione politica e culturale: “NUOVA PROSPETTIVA DEMOCRATICA”, con sede in Cagliari .

Art. 2 Finalità e attività

L’Associazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente scopi di solidarietà ed utilità sociale con particolare riferimento alla promozione della cultura della giustizia sociale, alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e al miglioramento degli interventi sociali, all’affermazione del merito personale e dell’obiettivo delle pari opportunità per tutti i cittadini, combattendo le disuguaglianze e i modelli sociali della cooptazione, del clientelismo e dell’asservimento delle persone, in continuità con gli studi, le ricerche e le idee del riformismo socialista, liberale e democratico.

L’associazione si propone, da sola o in collaborazione con altri enti, fondazioni ed istituzioni universitarie, culturali e professionali, private o pubbliche, italiane e straniere, di sviluppare e valorizzare gli studi di politica sociale, secondo una metodologia di ricerca intesa a produrre conoscenze e proposte per l’intervento politico-legislativo in campo sociale, in una visione della politica sociale finalizzata all’uguaglianza politica, sociale ed economica.

L’Associazione , per conseguire i propri obiettivi, si propone di:

a) promuovere, sostenere e realizzare ricerche di particolare interesse sociale e politico sui temi oggetto dei suoi studi e delle sue iniziative politico-legislative in tale ambito;

b) diffondere la cultura della giustizia sociale, anche mediante la pubblicazione di scritti, ricerche e studi promossi o realizzati dalla Associazione.

In particolare, l’Associazione realizza, di regola con cadenza annuale, un convegno di studi di rilevanza regionale sui temi dell’equità, della giustizia sociale, del progresso economico e della laicità dello Stato. Il patrimonio documentario della Associazione e i risultati delle ricerche promosse o realizzate saranno di uso pubblico. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste statutariamente, ad eccezione delle attività direttamente connesse al settore della promozione della cultura politica ed a quelle accessorie, in quanto integrative delle attività istituzionali, e in via non prevalente, nel rispetto dei limiti e condizioni stabilite per l’esercizio delle attività direttamente connesse.

Art. 3 – Patrimonio e proventi

Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dal patrimonio complessivamente versato dai Fondatori all’atto della costituzione della associazione;

b) dai lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in denaro, dai contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, con l’espressa e specifica destinazione dell’incremento patrimoniale;

I proventi della Associazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle proprie finalità, per le relative attività e per l’ordinario funzionamento, sono costituiti:

a) dai redditi del patrimonio come sopra composto;

b) dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;

c) dai proventi delle attività di cui all’art.2.

L’ Associazione può stipulare convenzioni con enti, anche se Fondatori, ai fini delle attività di funzionamento e gestione.

Art. 4 - Esercizi di bilancio – Utili e avanzi digestione

Gli esercizi di bilancio vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2008.

Alla fine di ogni esercizio viene redatto il rendiconto annuale della gestione. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a soggetti interni all’Associazione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Soci Fondatori

Sono Fondatori le associazioni e le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo a formarne il patrimonio iniziale.

Art. 6 - Enti patrocinanti

Sono patrocinanti gli enti pubblici o privati che contribuiscono finanziariamente alla costituzione dell’Associazione che, nel corso della sua vita, ne sostengono in modo rilevante le attività. Sono altresì patrocinanti, per deliberazione del Consiglio direttivo, le istituzioni culturali e sociali che concorrono in altra forma alle attività dell’Associazione. Gli enti patrocinanti, annotati di anno in anno in apposito registro, ricevono annualmente dal Consiglio direttivo il rendiconto della gestione e la relazione sulle attività.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi della Associazione :

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Comitato scientifico;

g) il Comitato dei garanti.

Art. 8 - L’Assemblea

L’Assemblea dell’Associazione è composta al massimo da 11 membri, nominati dai Fondatori. L’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Presidente;

b) nomina il Comitato scientifico, su proposta del Consiglio direttivo;

c) nomina il Comitato dei garanti, su proposta del Presidente dell’Associazione;

d) stabilisce gli indirizzi delle attività dell’Associazione;

e) approva la relazione annuale sulle attività e il rendiconto annuale della gestione, predisposti dal Consiglio direttivo, da trasmettere ai Fondatori e agli Enti patrocinanti, entro un mese dall’approvazione;

f) delibera, a maggioranza assoluta, le modifiche allo Statuto, su proposta del Consiglio direttivo.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata e presieduta dal Presidente.
L’Assemblea è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti e con la partecipazione maggioritaria alle riunioni, anche per delega scritta.

Delibera con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario dell’Associazione, un sintetico verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario stesso.

I componenti dell’Assemblea durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. I componenti dell’Assemblea, nominati in sostituzione di altri durante il quinquennio, durano in carica per la restante parte del mandato.

continua..
 

 
Efisio Demuru

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